A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente a punti per i cantieri viene rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro, previa verifica del soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
▪ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
▪ Adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa;
▪ Adempimento degli obblighi formativi per i lavoratori autonomi;
▪ Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
▪ Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
▪ Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
▪ Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il DVR e la nomina del RSPP non sono richiesti ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Il possesso dei requisiti può essere autocertificato e i richiedenti devono informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) entro 5 giorni dalla presentazione.
Modalità Operative e Tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale e comportano la revoca della
patente.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato del Lavoro.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
NB: Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.