Limitazione alle emissioni in atmosfera – Sostanze pericolose

Il D.Lgs. 30 Luglio 2020 n. 102 ha introdotto nuovi adempimenti per gli stabilimenti in cui vengono utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano emissioni, sostanze/miscele classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti.
Dette sostanze/miscele dovranno essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
Le sostanze/miscele in oggetto sono quelle riportate nella seguente tabella.

Sostanze/miscele individuate dall’art. 271 c7 bis Considerazioni Indicazioni su come recuperare l’informazione sulla classificazione
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360): Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR – classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP.
Elenco completo:
H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
H350 – Può provocare il cancro.
H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
H350i – Può provocare il cancro se inalato
H360F – Può nuocere alla fertilità.
H360D – Può nuocere al feto.
H360FD – Può nuocere alla fertilità.
Può nuocere al feto.
H360Fd – Può nuocere alla fertilità.
Sospettato di nuocere al feto.
H360Df – Può nuocere al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità.
ALLEGATO VI del Reg.
1272/2008 – CLP, PARTE 3:
Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze.
Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2
‘identificazione dei pericoli’.
Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg.
REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.
Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle ‘estremamente preoccupanti’.
Le sostanze (“SVHC”) sono singolarmente identificate ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall’ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:
https://echa.europa.eu/it/candidatelist-
table
Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15.
Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH)
Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.

Regione Lombardia ha pubblicato lo scorso 10 giugno 2021 le linee guida per l’applicazione degli adempimenti previsti (ed ulteriori disposizioni) per stabilimenti in cui vengono utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano emissioni, tali sostanze/miscele pericolose.
Il primo adempimento riguarda gli stabilimenti in esercizio alla data del 28/08/2020 NOTA 1. I Gestori, in caso di utilizzo di tali sostanze/miscele nei cicli produttivi da cui si originano emissioni, dovranno trasmettere all’Autorità Competente, entro il 28/08/2021, una relazione in cui:

  1. se ne indica l’impiego, precisando
  • la tipologia di sostanza utilizzata e il relativo codice CAS;
  • il quantitativo annuo utilizzato;
  • le indicazioni di pericolo della sostanza o il criterio identificativo in cui essa ricade;
  • la sigla dell’emissione a cui sono convogliati gli impianti (o fasi dell’attività) in cui sono utilizzate le sostanze in questione;
  1. si analizza la disponibilità di alternative (sia in termini di sostanze meno pericolose, sia – eventualmente – di nuove tecnologie), tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, evidenziando – nel caso, l’assenza di alternative percorribili o l’inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all’utilizzo delle nuove sostanze;
  2. si analizza la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione, tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative.

È necessario pertanto che le aziende:

  • verifichino la presenza di tali sostanze/miscele tra le materie prime del proprio ciclo produttivo da cui si originano emissioni;
  • in caso di presenza delle medesime, presentino apposita relazione tecnica, alle Autorità Competenti, entro il termine previsto.

GRUPPO MEDILABOR è in grado di fornire la seguente consulenza specifica:

  • verifica dell’applicabilità della nuova normativa al Vostro insediamento produttivo;
  • verifica della presenza delle sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti NOTA 2;
  • supporto nella redazione della relazione tecnica, da inviare alle Autorità Competenti.

 
 
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NOTA 1         Impianti autorizzati alle emissioni alla data del 28/08/2020.
NOTA 2         Devono essere prese in considerazione solo le materie prime, sostanze, miscele utilizzate in impianti, macchine, fasi lavorative da cui si generano emissioni. L’azienda ci dovrà fornire le schede di sicurezza aggiornate, esclusivamente con frasi di rischio H (non verranno accettate le schede di sicurezza riportanti frasi di rischio R).

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