Circolare n°2/2022

Durata della validità delle certificazioni Verdi Covid19

Dal 1 febbraio 2022 i certificati attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (c.d. dose booster);
  • la guarigione dal Covid19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo

avranno una validità di 6 mesi e non più di 9 mesi.

Obbligo Green Pass Rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni

A far data dal 15 febbraio 2022 sarà necessario, per i lavoratori cha abbiano compiuto i 50 anni, essere in possesso di Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro. In caso di mancanza di possesso della certificazione il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione stessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Obbligo Green Pass per accedere ad alcuni servizi e negozi

Dal 1 febbraio 2022 occorrerà essere in possesso almeno di Green Pass base (che si ottiene anche con un tampone negativo) per accedere ad alcuni servizi e negozi.

Alcune esigenze saranno sempre garantite, senza bisogno di esibire alcuna certificazione verde e nello specifico:

  • esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio;
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone
  • minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Qui di seguito l’elenco delle attività che non richiederanno per l’accesso il possesso del Green Pass:

  • commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount, ecc.) escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio di animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie, ecc.);
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento.


Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Il responsabile Tecnico
Mariualuisa Boldetti

Gli ultimi articoli